Regolamento generale per la valutazione

REGOLAMENTO GENERALE PER LA VALUTAZIONE - Documento approvato dal Collegio Docenti con delibera del 14/11/2025

Descrizione

REGOLAMENTO GENERALE PER

LA VALUTAZIONE

 

Documento approvato dal Collegio dei docenti con delibera del 14/11/2025

PREMESSA
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe in seno agli scrutini intermedi e finali, si deliberano i criteri specificati nei paragrafi successivi, in base alle seguenti disposizioni:
• O.M. n.90 del 21 maggio 2001 (in particolare art.13);
•Legge n. 1 del 11 gennaio 2007 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”;
•D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 “Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
•D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 “Nuove modalità di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie superiori”;
•O.M. n. 92 del 05 novembre 2007 (in particolare art. 6) “Applicativa del D.M. n. 80 del 03 ottobre2007”;
•D.L. n. 137 del 1° settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, (che agli artt. 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, di Valutazione del Comportamento e degli Apprendimenti degli alunni).
•DPR 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia (ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169).
•l. n° 170/2010 e norme applicative (D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011
•DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
•DPR 134/2025 – Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
•DPR 135/2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione

Art. 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in decimi e i voti sono riportati anche in lettere nel documento di valutazione.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L’infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
I momenti e le funzioni della valutazione sono essenzialmente tre:
•valutazione diagnostica: all’inizio del percorso formativo, per adeguare la programmazione alle esigenze del gruppo classe;
•valutazione formativa: durante il percorso formativo, per adeguare gli interventi alle esigenze dei singoli (dimensioni di autovalutazione e confronto tra prestazione e obiettivi prefissati);
•valutazione sommativa: alla fine del percorso formativo, per classificare i singoli rispetto alle esigenze del curricolo e del programma.

Nel processo di valutazione si terranno in giusta considerazione i seguenti fattori:
•I progressi conseguiti da ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza accertati.
•L’atteggiamento del singolo alunno nei confronti delle discipline in termini di motivazione allo studio, interesse e partecipazione attiva al dialogo formativo
•La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
•Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.
•I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, di cui all’articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti di tali attività e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Per dare uniformità di giudizio è stata adottata una scala di valutazione, riportata sotto, che contempla i 3 indicatori relativi a CONOSCENZE – COMPETENZE – ABILITA’ a cui corrispondono giudizi sintetici e relativi voti decimali
E’ prevista una valutazione ufficiale alla fine del primo trimestre e la valutazione del secondo pentamestre con scrutinio finale.

 

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