Regolamento videosorveglianza

Regolamento utilizzo telecamere di videosorveglianza nell'area dell'Istituto

Descrizione

Approvato nella seduta con delibera del Consiglio di Istituto del 29/05/2023 n° 239.
– Visto il D.lgs n.196/2003 (codice privacy) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità
in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;
– Rilevato che il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza,
soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza
registrazione, deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e dalle necessità concrete;
– Rilevato che l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire
“il diritto dello studente alla riservatezza” (art.2, comma 2,d.P.R.n.249/1998) e tenere conto della
delicatezza dell’eventuale trattamento di dati relativi a minori;
– Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla “Protezione
dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)”, adottato l’11 febbraio
2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della
Privacy “La privacy tra i banchi di scuola”;
– Visto il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell’8 maggio2013
– Considerato che come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono
essere autorizzati “…se necessari e se l’obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili
meno intrusivi…”;
– Visto che vi sono stati precedenti episodi di furti e danneggiamenti e intrusioni da parte di ignoti;
– Visto che tali episodi hanno dimostrato che misure definite potenzialmente meno invasive sono
state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto della ubicazione della struttura scolastica;
– Visto che in tale situazione si pongono problemi di tutela della proprietà da atti vandalici, nonché
tutela dei beni della scuola;
– Visto che appaiono pertanto sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico,
quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione
delle immagini;
– Visto l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede che gli impianti di videosorveglianza possono
essere utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo,
di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.
– Si delibera quanto di seguito espresso.

 

Regolamento per la Videosorveglianza” redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il
pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando
quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e dei dati
personali)

Art. 1) FINALITA’
Le finalità che l’istituto intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad
alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative all’edificio
dell’Istituto. In particolare:
a) prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell’Istituto
b) tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici;
c) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede scolastica sotto specificata.

Art. 2) CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.
Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone
appositamente autorizzate. Il terminale nell’edificio centrale è custodito con password e in luogo
protetto e non accessibile a tutti.
Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:
• L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell’osservanza della
normativa vigente, assicurando il rispetto dell’espresso divieto che le immagini registrate possano
direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando
la dignità delle persone riprese;
• Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a
distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da
essi esercitate all’interno dell’istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
• Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l’ipotesi di
intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
• I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
• I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell’Istituto, in modo pertinente, completo
e non eccedente rispetto alle finalità per cui l’impianto è installato.
• La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati
e previa “autenticazione” dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati.

Art.3) FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI
Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso i locali dell’Istituto sono
conservate per un periodo di 2 giorni dalla loro rilevazione, decorso il quale vengono cancellate
in automatico. La durata di conservazione può essere estesa durante i periodi di chiusura prolungata
delle attività.
Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli, posti all’interno del piano in
cui sono installate le telecamere ed in loro prossimità ed all’esterno dell’edificio: le videocamere sono
installate lungo tutto l’arco esterno dell’Istituto, considerata la presenza di finestre, e nel laboratorio
di Grafica, in relazione al valore delle attrezzature ivi contenute.

Art. 4) PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZA
Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza
dell’Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza,
liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.
Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti,
le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese.
È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza
nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei
casi regolati dal presente regolamento
Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto
disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale
del Garante per la protezione dei dati personali.

Art 5) TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Istituto, Dirigente scolastico Laura
Filomena Flagella. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è lo Studio DPO
Lucio Lombardi www.dpolombardi.com.
Come “Referente interno” per la gestione e la custodia di strumenti e relativi dati personali è designato
il collaboratore scolastico Savastio Franco.
Le immagini rilevate in tempo reale sono visionate esclusivamente dal personale del servizio di
portierato, custodia e guardiania, nell’ambito delle rispettive competenze
Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere
necessarie all’Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia
delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa
“autenticazione” dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati.

Art 6) MODALITÀ Dl RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del
trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.
2. I dati personali di esterni che dovessero introdursi nelle ore notturne o nei giorni di chiusura di
Istituto nell’edificio principale sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di
videosorveglianza.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei
tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato
di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di
monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini sarannovisualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L’impiego del sistema divideoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai 2 giorni presso la sala
di controllo anche in caso di festività che vedono chiusa la scuola.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione
digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.
6. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano
verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
7. L’accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile
e gli incaricati del trattamento di cui all’art. 5. È vietato l’accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di
indagini giudiziarie o di polizia.

Art 7) -INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.
La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei
luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un’adeguata segnaletica
permanente su cui è riportata la seguente dicitura: “Area videosorvegliata”. In questa area è operativo
un sistema di videosorveglianza attivo tutti i giorni, a chiusura dell’Istituto e fino alla riapertura il
giorno successivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza.
La scuola comunicherà alla comunità l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione
dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale
successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l’affissione di
appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all’albo.

Art. 8) ACCERTAMENTO DI ILLECITI
Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi
rilevanti ai fini della sicurezza dell’edificio o della tutela ambientale, l’incaricato della
videosorveglianza dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico.
Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e
l’Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di
Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 9) PUBBLICITA’
La presenza dell’impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:
– la pubblicazione sul sito internet dell’istituto del presente provvedimento
concernente il funzionamento dell’impianto;
– l’installazione di cartelli identificativi dell’area sorvegliata;
– l’affissione all’Albo dell’Istituto del presente provvedimento.

Art. 10) INFORMAZIONE
L’attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento
e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data informazione circa l’installazione e l’attività dell’impianto di videosorveglianza.

Art. 11) DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni previste:
– dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
– dal provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell’8.4.2010,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2010 e dalle eventuali successive prescrizioni
dettate dallo stesso,
– dal Regolamento dell’Istitut

Art. 12) PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entra in vigore il 30 maggio 2023 e manterrà la propria validità fino a nuova
deliberazione del Consiglio di Istituto.

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